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CdS, Juve-Napoli, ecco le motivazioni della sentenza che ha dato ragione a De Laurentiis

Il Collegio di garanzia, presieduto da Franco Frattini, sul ricorso del club azzurro contro le sanzioni per la mancata disputa della partita contro i bianconeri

ROMA – Le decisioni dei giudici Figc “non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti”. Sono le motivazioni del Collegio di garanzia, presieduto da Franco Frattini, sul ricorso del Napoli contro le sanzioni per la mancata disputa della partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La società azzurra di De Laurentiis “ha applicato il protocollo Figc vigente all’epoca che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività Covid di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18-6-2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente”.

Juve-Napoli, depositate le motivazioni

Nelle motivazioni, viene sottolineato che il ricorso del Napoli “è fondato e va accolto” e che “ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”. Secondo le Sezioni Unite del Collegio di garanzia, “la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima”. Secondo il Collegio di Garanzia, “il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”.

 

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